LA COMMISSIONE TRIBUTARIA


    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 501/1999
  depositato  il  31  dicembre  1999  avverso  s/rif su I rimb. del 4
  dicembre  1998  -  IRAP, 1998 contro D.E. Alto Adige (sez. Bolzano)
  proposto   da   Podini  Alessandro,  residente  a  Bolzano  in  via
  Weggenstein  n. 13.  Difeso da Loperfido Nicola residente a Bolzano
  in via Lancia n. 2.
    Avverso  il silenzio-rifiuto del Centro servizio II.DD. e Ind. di
  Trento  sulla  richiesta  di  rimborso  della  prima e seconda rata
  I.R.A.P.  versata  per  l'anno  1998,  il  dott. Alessandro Podini,
  residente  a  Bolzano, ricorre a questa commissione, sostenendo che
  gli  acconti dal medesimo versati non sarebbero dovuti in quanto il
  d.lgs.  n. 446/15  dicembre  1997,  col  quale  e' stata introdotta
  l'imposta  regionale  sulle attivita' produttive in esecuzione alla
  delega  contenuta nella legge n. 662/1996, sarebbe in contrasto con
  i   principi   sanciti   dalla   Carta  costituzionale  in  materia
  tributaria.
    Avanza,  pertanto,  l'eccezione  di illegittimita' costituzionale
  del  medesimo  decreto n. 446/1997, in riferimento agli articoli 3,
  23,   35,   53  e  76  della  Costituzione  con  le  argomentazioni
  dettagliatamente  riportate nel corpo del ricorso, alle quali si fa
  qui specifico richiamo e di cui si dira' in appresso.
    Il ricorso e' stato discusso nella pubblica udienza del 26 maggio
  2000  nella  quale  il  ricorrente  ha precisato di agire nella sua
  qualita' di lavoratore autonomo.
    Il   dibattito  si  e'  svolto  senza  la  presenza  della  parte
  resistente che non risulta costituita in giudizio.
    Ordunque,  la  richiesta  di  rimborso impegna questo collegio ad
  esaminare    la    rilevanza    della    proposta    eccezione   di
  incostituzionalita' ai fini della decisione della controversia ed a
  verificare   la   ricorrenza  della  condizione  di  non  manifesta
  infondatezza,  previa  attenta,  se  pur  sintetica, disamina della
  norma istitutiva dell'imposta sotto il profilo costituzionale.
    E tuttavia il collegio non intende porre ad oggetto delle proprie
  valutazioni   la  complessa  configurazione  giuridica  e  l'intera
  strutturazione  dell'imposta,  che pur desta, di per se', non lievi
  problemi  in  quanto  appare  diretta  a  colpire non il patrimonio
  (ricchezza costituita), non il reddito (ricchezza prodotta), non il
  trasferimento  e  neppure  il  consumo  di beni, mostrando cosi' di
  muovere  da presupposti che, in via di principio, potrebbero essere
  ritenuti incompatibili col nostro sistema costituzionale.
    Dell'intera questione posta al suo vaglio, cosi' come argomentata
  nel  ricorso in esame, il collegio ritiene rilevante, ai fini della
  promozione  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale, quella
  parte  limitata  alle norme che istituiscono l'imposta a carico dei
  lavoratori  autonomi  e  ne  disciplinano  la  tassazione,  laddove
  previste  con  gli  artt. da  1  a  4,  8 e 11 del d.lgs. n. 446/15
  dicembre 1997.
    Questi     ultimi     lasciano     intravvedere     profili    di
  incostituzionalita', per contrasto:
    I.  -  Con  l'art. 3  della  Carta costituzionale. Al riguardo si
  osserva:
        a)   tra  le  attivita'  produttive  assoggettate  alla  IRAP
  figurano   sia  quelle  esercitate  da  "le  persone  fisiche  ....
  esercenti  arti e professioni" sia quelle esplicate da "titolari di
  redditi di impresa".
    Il  dubbio di costituzionalita' concerne il medesimo trattamento,
  stabilito  ai fini IRAP, e per i redditi di lavoro autonomo e per i
  redditi d'impresa.
    Orbene,  il  principio  di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della
  Costituzione,  vorrebbe  che  a  specificare  differenti situazioni
  faccia riscontro un altrettanto differenziato prelievo fiscale.
    Or  non  v'e' dubbio alcuno che "sul piano normativo, altro siano
  il  lavoro  autonomo  e  le  libere professioni, altro le attivita'
  peculiari  delle  imprese  commerciali".  E qui si fa pertinente il
  richiamo alla ben nota sentenza Corte costituzionale n. 42/1980 che
  ha   espressamente  riconosciuto  tale  diversita'  allorquando  ha
  sancito  l'incostituzionalita'  dell'ILOR  sui  redditi  di  lavoro
  autonomo.
    Il richiamo alla citata sentenza n. 42/1980 viene a rafforzare il
  dubbio  sulla  costituzionalita'  delle  norme  IRAP  in argomento,
  proprio  perche',  in  regime  di prima applicazione dell'ILOR, due
  differenti   situazioni  (redditi  di  lavoro  autonomo  e  redditi
  d'impresa) avevano ricevuto dal legislatore il medesimo trattamento
  tributario,  poi  riconosciuto illegittimo dal giudice delle leggi.
  (Rectius:   la   Corte,  in  realta',  aveva  affermato  che  "ogni
  discriminazione   tra   lavoro  autonomo  e  lavoro  dipendente  e'
  illegittima  poiche',  sotto  il  profilo  qualitativo,  i  redditi
  professionali  sono  redditi  di  puro lavoro, al pari di quelli da
  lavoro dipendente, e non gia' di redditi misti di capitale e lavoro
  al pari di quelli d'impresa." Cosi' decretando l'annullamento delle
  norme  che estendevano l'ILOR ai redditi di lavoro autonomo e non a
  quelli di lavoro subordinato);
        b)  analoghi dubbi di illegittimita' costituzionale insorgono
  a fronte della norma che opera una discriminazione - che si ritiene
  ingiustificata - nell'ambito del lavoro autonomo, laddove il d.lgs.
  n. 446/1997  include  tra  i  soggetti passivi dell'IRAP soltanto i
  percettori   di   redditi  provenienti  dall'esercizio  di  arti  e
  professioni  di  cui  all'art. 49  comma 1 d.P.R. n. 917/1986 e non
  anche  i  percettori  degli  altri  redditi,  pur  essi  di  lavoro
  autonomo,  indicati nel secondo comma del medesimo art. 49, come se
  tra  i  due  tipi di reddito esistesse, per loro intrinseca natura,
  una profonda differenza qualitativa;
        c) per contro, il collegio non ritiene che si possa sostenere
  la  fondatezza  di  analoghi  dubbi  per  il solo fatto che, avendo
  l'IRAP assorbito il contributo Servizio sanitario nazionale, di cui
  fruiscono  tutti  i  cittadini,  precedentemente  pagato da tutti i
  contribuenti,  il  d.lgs.  n. 446/1997  porrebbe  ora  tale onere a
  carico  soltanto  di  alcuni contribuenti. Infatti, e' pur vero che
  con  L'IRAP  si  e'  voluto sostituire una pluralita' di precedenti
  imposte,   ma,   dal   punto  di  vita  tecnico/giuridico,  non  e'
  sostenibile una correlazione tra la vecchia imposizione e la nuova,
  tal  che  si  possa riconoscere nella legge istitutiva dell'IRAP un
  provvedimento  diretto a modificare o integrare o razionalizzare le
  materie oggetto delle preesistenti imposizioni;
    II.  -  Con  l'art. 53 della Carta costituzionale. Al riguardo si
  osserva:
        a) se e' corretto intendere la capacita' contributiva come la
  idoneita'  soggettiva  -  effettiva ed attuale - a contribuire alle
  spese  pubbliche,  l'IRAP appare poco persuasiva dal punto di vista
  di tale capacita'.
    Segnatamente  in  tema  di  imposizione fiscale diretta - nel cui
  ambito  non  v'e' dubbio rientri l'IRAP - la capacita' contributiva
  e',  quindi,  imprescindibilmente  correlata  alla  "disponibilita'
  monetaria"   attuale   secondo  il  principio  che  "ogni  prelievo
  tributario   abbia  causa  giustificatrice  sulla  base  di  indici
  concretamente  rilevatori  di ricchezza" (sentenza Corte Cassazione
  n. 120/1972).
    Orbene, il d.lgs. n. 446/1997, nel determinare la base imponibile
  IRAP, sostanzialmente la riconduce, in termini economici, al valore
  aggiunto  della  produzione, segnatamente per i lavoratori autonomi
  alla   differenza   tra   l'ammontare   dei  compensi  percepiti  e
  l'ammontare  dei  costi  sostenuti.  Ma  -  e  qui  si  appalesa la
  singolarita' della norma - la medesima esclude da questi ultimi gli
  interessi  passivi  e  le  spese  per  il  personale,  quasi che la
  frazione   di   valore   aggiunto,  costituita  dalle  retribuzioni
  spettanti   ai   collaboratori   e  dagli  interessi  destinati  ai
  finanziatori, non faccia parte dei componenti negativi dei ricavi.
    Ne  segue  che,  ove  questi  (interessi  passivi  e spese per il
  personale)  dovessero  essere  pari  o  superiori  ai  compensi, si
  avrebbe  una  mancata realizzazione di utili ovvero la costituzione
  di  una  situazione  debitoria. E' evidente, in tal caso, l'effetto
  perverso   dell'imposizione  che  viene  a  tassare  una  ricchezza
  inesistente,  gravando  sul  contribuente che non ha beneficiato di
  alcuna  entrata  monetaria che gli conferisca i mezzi economici per
  far  fronte  all'obbligazione  tributaria.  Insomma,  pare di poter
  concludere   che  l'IRAP  venga  applicata  non  sulla  base  della
  "disponibilita'    economica"    del   soggetto   passivo,   intesa
  quest'ultima  come  indice  rilevatore  di  ricchezza e, quindi, di
  capacita'  contributiva, quanto piuttosto per il semplice fatto che
  il soggetto medesimo svolge una determinata attivita'.
    Ora,   come  possa,  al  limite,  essere  considerata  indice  di
  potenzialita'  economica  la  situazione  debitoria del soggetto e'
  arduo comprendere.
    Il fatto, poi, che non sia consentita la deducibilita' della IRAP
  ai  fini  dell'imposta sul reddito personale determina un ulteriore
  effetto   perverso,   quello  di  tassare  un  imponibile  ai  fini
  IRPEF/IRPEG   al   lordo   di   un'imposta   incidendo  persino  su
  contribuenti  che  non  hanno  prodotto alcun reddito imponibile ai
  fini delle imposte sui redditi;
        b)  riesce  assai  ardua  una  rilettura  dell'art. 53  della
  Costituzione  diretta  ad  individuare  nuovi  criteri  che possano
  consentire  l'abbandono del concetto di capacita' contributiva come
  espressione  soggettiva,  priva  del  carattere  dell'astrattezza e
  dell'impersonalita', una rilettura cioe' diretta ad individuare una
  nozione  di  capacita' contributiva diversa da quella tradizionale,
  cosi'  come  individuata  dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la
  stessa  richiamata  nella  precedente  lett. a) quale premessa alle
  considerazioni ed argomentazioni che ne sono derivate;
    III. - Con l'art. 76 della Carta costituzionale.
    La  legge  di delega n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 3 comma 143
  ha  tracciato  i  criteri  e  sancito  i  principi  entro  i  quali
  circoscrivere   l'autonomia   e   la  discrezionalita'  del  potere
  delegato. In particolare ha stabilito l'obbligo per quest'ultimo di
  legiferare  in  modo da "ridurre il costo del lavoro ed il prelievo
  complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo".
    Orbene,  pur  omettendo  di  pronunciarsi  -  a  causa  di  ovvio
  impedimento ad una preventiva disamina tecnico tributaria, estranea
  a  questa  sede  -  sulla  fondatezza  della  denuncia avanzata dal
  ricorrente  circa  il "notevole, clamoroso" aumento della pressione
  tributaria  sui  lavoratori  autonomi,  derivante dall'IRAP, questo
  collegio  non  puo'  esimersi  dal  rilevare  come  non sia affatto
  agevole  dimostrare,  nella  fattispecie,  il rispetto da parte del
  legislatore  delegato  dei  principi  e dei criteri contenuti nella
  legge  delega,  non  foss'altro  per la ovvia constatazione che una
  nuova  imposta  e'  venuta  a  colpire  i  redditi  dei  lavoratori
  autonomi, senza peraltro che questi ultimi potessero avvantaggiarsi
  dell'abolizione  di altri tributi che non gravavano precedentemente
  su di essi.
    Ne'  si  puo'  sottacere  dei  risultati  paradossali, fors'anche
  contrari   a   quelli  previsti,  nei  casi  in  cui  l'IRAP  viene
  addirittura  ad  esautorare la stessa fonte di produzione su cui si
  basa,   fino   ad   estromettere  dal  mercato  i  contribuenti  in
  difficolta'  finanziarie,  quasi  che  la selezione degli operatori
  economici  competa  al  legislatore fiscale piuttosto che al libero
  mercato.
    Per   tutte   le   considerazioni  svolte  questo  collegio,  pur
  consapevole  del  margine  di  discrezionalita' che caratterizza le
  scelte  normative  in  materia  di  attuazione  d'una legge delega,
  ritiene  che  sussistano  fondati  elementi  che fanno insorgere il
  dubbio di legittimita' costituzionale di alcune norme contenute nel
  decreto istitutivo dell'IRAP.